Il riconoscimento dei CFU maturati in corsi di studio precedenti avviene ad opera del CCL o di una apposita commissione nominata dal CCL secondo i seguenti criteri:
se lo studente proviene da un Corso di laurea della medesima classe: fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell’Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%, il riconoscimento avviene tramite l’individuazione di attività formative presenti nell’allegato 2 del Corso di laurea di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell’ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL. Qualora il Corso di provenienza sia erogato in modalità a distanza, questo dovrà risultare accreditato ai sensi del decreto legge 27 gennaio 2012 n. 19;
se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad una classe diversa, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell’Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno 50%, il riconoscimento avviene tramite l’individuazione di attività formative presenti nell’allegato 2 del Corso di laurea di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell’ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL.In base alla normativa vigente il CCL o una apposita commissione nominata dal CCL possono riconoscere fino ad un massimo di 48 CFU per le seguenti conoscenze e abilità:
conoscenze o abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, o, ad altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post secondario;
attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.L’assegnazione dell’obsolescenza dei contenuti conoscitivi e dei crediti maturati in percorsi formativi precedenti si applica trascorsi 15 anni dalla loro acquisizione.
In caso di riconoscimento, l’attribuzione dell’eventuale voto avverrà secondo le seguenti regole:
nel caso in cui un’attività formativa venga riconosciuta per più attività formative, per tutte viene mantenuto il voto, se previsto;
nel caso in cui più attività formative siano riconosciute per una o più attività formative, per tutte viene registrata la media dei voti ottenuti, se previsti. La media dei voti sarà pesata sui CFU se esiste l’informazione, altrimenti sarà la media aritmetica;
gli esami sostenuti presso le Accademie Militari, l’università del Vaticano e della Repubblica di San Marino vengono sempre registrati con valutazione approvato;
negli altri casi il CCL delibera motivando quale voto attribuire.
Il riconoscimento dei CFU maturati in corsi di studio precedenti avviene ad opera del CCL o di una apposita commissione nominata dal CCL secondo i seguenti criteri:
se lo studente proviene da un Corso di laurea della medesima classe: fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell’Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%, il riconoscimento avviene tramite l’individuazione di attività formative presenti nell’allegato 2 del Corso di laurea di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell’ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL. Qualora il Corso di provenienza sia erogato in modalità a distanza, questo dovrà risultare accreditato ai sensi del decreto legge 27 gennaio 2012 n. 19;
se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad una classe diversa, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell’Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%, il riconoscimento avviene tramite l’individuazione di attività formative presenti nell’allegato 2 del Corso di laurea di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell’ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL.In base alla normativa vigente il CCL o una apposita commissione nominata dal CCL possono riconoscere fino ad un massimo di 48 CFU per le seguenti conoscenze e abilità:
conoscenze o abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, o, ad altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post secondario;
attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.
L’assegnazione dell’obsolescenza dei contenuti conoscitivi e dei crediti maturati in percorsi formativi precedenti si applica trascorsi 15 (quindici) anni dalla loro acquisizione.
In caso di riconoscimento, l’attribuzione dell’eventuale voto avverrà secondo le seguenti regole:
nel caso in cui un’attività formativa venga riconosciuta per più attività formative, per tutte viene mantenuto il voto, se previsto;
nel caso in cui più attività formative siano riconosciute per una o più attività formative, per tutte viene registrata la media dei voti ottenuti, se previsti. La media dei voti sarà pesata sui CFU se esiste l’informazione, altrimenti sarà la media aritmetica;
gli esami sostenuti presso le Accademie Militari, l’università del Vaticano e della Repubblica di San Marino vengono sempre registrati con valutazione approvato;
negli altri casi il CCL delibera motivando quale voto attribuire.
Il riconoscimento dei CFU maturati in corsi di studio precedenti avviene ad opera del CCL o di una apposita commissione nominata dal CCL secondo i seguenti criteri:
se lo studente proviene da un Corso di laurea della medesima classe: fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell’Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%, il riconoscimento avviene tramite l’individuazione di attività formative presenti nell’allegato 2 del Corso di laurea di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell’ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL. Qualora il Corso di provenienza sia erogato in modalità a distanza, questo dovrà risultare accreditato ai sensi del decreto legge 27 gennaio 2012 n. 19;
se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad una classe diversa, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell’Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%, il riconoscimento avviene tramite l’individuazione di attività formative presenti nell’allegato 2 del Corso di laurea di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell’ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL.In base alla normativa vigente il CCL o una apposita commissione nominata dal CCL possono riconoscere fino ad un massimo di 48 CFU per le seguenti conoscenze e abilità:
conoscenze o abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, o, ad altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post secondario;
attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.L’assegnazione dell’obsolescenza dei contenuti conoscitivi e dei crediti maturati in percorsi formativi precedenti si applica trascorsi 15 anni dalla loro acquisizione.
In caso di riconoscimento, l’attribuzione dell’eventuale voto avverrà secondo le seguenti regole:
nel caso in cui un’attività formativa venga riconosciuta per più attività formative, per tutte viene mantenuto il voto, se previsto;
nel caso in cui più attività formative siano riconosciute per una o più attività formative, per tutte viene registrata la media dei voti ottenuti, se previsti. La media dei voti sarà pesata sui CFU se esiste l’informazione, altrimenti sarà la media aritmetica;
gli esami sostenuti presso le Accademie Militari, l’università del Vaticano e della Repubblica di San Marino vengono sempre registrati con valutazione approvato;
negli altri casi il CCL delibera motivando quale voto attribuire.
Il riconoscimento dei CFU maturati in corsi di studio precedenti avviene ad opera del CCL o di una apposita commissione nominata dal CCL secondo i seguenti criteri:
se lo studente proviene da un Corso di laurea della medesima classe: fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell’Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%, il riconoscimento avviene tramite l’individuazione di attività formative presenti nell’allegato 2 del Corso di laurea di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell’ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL. Qualora il Corso di provenienza sia erogato in modalità a distanza, questo dovrà risultare accreditato ai sensi del decreto legge 27 gennaio 2012 n. 19;
se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad una classe diversa, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell’Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno 50%, il riconoscimento avviene tramite l’individuazione di attività formative presenti nell’allegato 2 del Corso di laurea di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell’ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL.In base alla normativa vigente il CCL o una apposita commissione nominata dal CCL possono riconoscere fino ad un massimo di 48 CFU per le seguenti conoscenze e abilità:
conoscenze o abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, o, ad altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post secondario;
attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.L’assegnazione dell’obsolescenza dei contenuti conoscitivi e dei crediti maturati in percorsi formativi precedenti si applica trascorsi 15 anni dalla loro acquisizione.
In caso di riconoscimento, l’attribuzione dell’eventuale voto avverrà secondo le seguenti regole:
nel caso in cui un’attività formativa venga riconosciuta per più attività formative, per tutte viene mantenuto il voto, se previsto;
nel caso in cui più attività formative siano riconosciute per una o più attività formative, per tutte viene registrata la media dei voti ottenuti, se previsti. La media dei voti sarà pesata sui CFU se esiste l’informazione, altrimenti sarà la media aritmetica;
gli esami sostenuti presso le Accademie Militari, l’università del Vaticano e della Repubblica di San Marino vengono sempre registrati con valutazione approvato;
negli altri casi il CCL delibera motivando quale voto attribuire.